Il segmento «non ha aperto le ultime cinque email» che hai impostato nella piattaforma del cliente funziona grazie a un'immagine da un pixel. Da oggi, 29 ottobre, quel pixel senza informativa e senza consenso non è più un dettaglio tecnico: è un trattamento che il Garante ha messo fra le ispezioni del secondo semestre.
Cosa chiede il Garante sui tracking pixel nelle email dal 29 ottobre 2026?
Le linee guida del Garante privacy (provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile) riconducono i tracking pixel all'articolo 122 del Codice privacy, lo stesso dei cookie. Regola generale: consenso preventivo, salvo deroghe.
Il provvedimento dava sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta. Nella sua notizia del 5 ottobre il Garante fissa la scadenza «entro il 29 ottobre 2026»; alcune guide di settore, contando i sei mesi, scrivono 28. Un giorno di differenza, già passato in entrambi i casi. La stessa notizia ricorda che la verifica rientra nelle attività ispettive del secondo semestre 2026.
Le deroghe sono tre. Il conteggio statistico della percentuale globale di apertura, con pixel uguale per tutti i destinatari della campagna e IP anonimizzati. Le email legate alla sicurezza dell'account, come attivazione o cambio password. I messaggi dovuti per obbligo giuridico, come avvisi antifrode o modifiche contrattuali.
Tutto il resto chiede il consenso. Il Garante fa esempi precisi: misurare le aperture del singolo per cambiare l'oggetto, adattare la frequenza o smettere di scrivere a chi non apre, ricavare gusti e interessi per costruire profili.
Perché i tracking pixel riguardano l'agenzia che gestisce le newsletter?
Perché quegli esempi sono il tuo lavoro. Il report mensile con il tasso di apertura per segmento, la regola che sospende i contatti inattivi, l'automazione che si divide su «ha aperto / non ha aperto»: tutto poggia sul dato individuale di apertura.
Le linee guida elencano chi interviene nel trattamento: il mittente che decide le finalità, la piattaforma di invio, chi fornisce la tecnologia, e anche il content creator che prepara il messaggio. I ruoli, scrive il Garante, vanno definiti caso per caso, contitolarità compresa. Il titolare resta il cliente, ma il form, il footer e le automazioni li hai montati tu.
C'è una buona notizia, e va detta al cliente così. Il Garante ammette un consenso unico: quello al marketing può comprendere il tracciamento, se la richiesta è neutra e lo nomina. Non servono due caselle. Serve però una revoca granulare: un link nel footer che porti a un'area dove il contatto può disiscriversi o smettere solo di essere tracciato, continuando a ricevere le email.
Per le liste già attive c'è un regime transitorio: l'informativa va data al primo invio utile, insieme al meccanismo di revoca. Ogni scelta va registrata, perché è il titolare a doverla dimostrare.
Nel preventivo questo è lavoro vero, non una spunta. Form da riscrivere, pagina preferenze da creare, automazioni da rivedere. E una verifica sulla piattaforma che usi: deve poter spegnere il tracciamento di un singolo contatto lasciandogli le email, e va provato, non dato per scontato.
Cosa fare questa settimana sulle newsletter dei clienti?
- Fai l'inventario. Per ogni cliente: piattaforma, liste attive, tracciamento delle aperture acceso o spento, e cosa ci fai con quel dato (solo report aggregato, segmenti, automazioni).
- Prepara l'informativa per il prossimo invio. Due righe nel corpo o nel footer che dicono che l'email contiene un pixel e a cosa serve, con link all'informativa completa del cliente.
- Metti la revoca granulare nel footer. Un link a una pagina preferenze con due scelte: smettere di ricevere, oppure smettere solo di essere tracciati. Verifica che la scelta venga registrata e rispettata davvero dalla piattaforma, con un indirizzo di prova.
- Riscrivi il consenso nei form di iscrizione. Una frase neutra che nomina il tracciamento delle aperture accanto alle comunicazioni promozionali. Niente casella già spuntata.
Cosa non fare con i tracking pixel nelle email?
Non spegnere tutto per paura. Il conteggio globale anonimizzato è in deroga: se lo spegni perdi il dato che serve alla deliverability, e il Garante non te lo chiede.
Non rispondere al cliente «la piattaforma è conforme». La piattaforma lavora su istruzioni del mittente, ed è il mittente che decide le finalità. L'informativa e il consenso del cliente non li scrive nessun fornitore al posto suo.
Il report delle aperture si può tenere: va solo guadagnato con una frase in più nel form.
Fonti: Garante privacy, Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026 — Linee guida sui tracking pixel nelle email (G.U. n. 98 del 29 aprile 2026) · Garante privacy, «E-mail marketing, entrano in vigore le linee guida sui tracking pixel» (5 ottobre 2026) · Garante privacy, comunicato stampa del 21 aprile 2026
Articolo scritto con un assistente AI a partire da fonti primarie, pubblicato in automatico e riletto da Stefano Scaffidi Domianello dopo la pubblicazione. Segnalazioni: stefano@scafnet.it